Normative alimenti
Le normative per l’etichettatura alimentare seguono il regolamento europeo 1169/2011, entrato in vigore nel 2011. Fra i motivi per cui è entrata in vigore questa nuova legislazione vi è la necessità di realizzare una normativa comune a livello europeo, applicata in tutti gli Stati Membri. Le norme sull’etichettatura diventando quindi identiche in tutti i Paesi dell’Unione Europea, con un testo unico che raccoglie ed armonizza le norme relative all’etichettatura.
Informazioni obbligatorie
In un’etichetta alimentare devono essere presenti alcune informazioni obbligatorie:
- Denominazione dell’alimento
- Elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso. L’elenco dei nanomateriali impiegati va inserito fra gli ingredienti: la dicitura "nano" segue la denominazione di tali ingredienti. Il tipo di oli e grassi utilizzati deve essere specificato tra gli ingredienti, non sono dunque più sufficienti le indicazioni generiche di «oli vegetali» o «grassi vegetali»
- Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata. Tali ingredienti devono essere evidenziati distinguendo l'allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile differente. La normativa deve essere applicata anche ai prodotti alimentari non preimballati
- La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- La quantità netta dell’alimento
- Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego
- Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
- Il paese di origine o il luogo di provenienza
- Istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
- Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo
- Una tabella nutrizionale, obbligatoria per tutti i prodotti ad eccezione delle bevande alcoliche con volume alcolico superiore all'1,2%, che indichi: a) il valore energetico; b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Informazioni non obbligatorie
Possono essere inserite in etichetta anche informazioni facoltative, che devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Non indurre in errore il consumatore
- Essere scritte in modo chiaro, non ambiguo nè confuso
- Basarsi, se del caso, su dati scientifici pertinenti
- Non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie
Ulteriori obblighi
Il regolamento ha inoltre introdotto alcune novità:
- Allo scopo di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, vengono riconsiderate le dimensioni del carattere, lo spessore, il colore, il contrasto tra scritta e sfondo ed il colore. L’altezza minima dei caratteri per le indicazioni obbligatorie, è di 1,2 mm (per le confezioni < 80 cm2 –minimo 0,9 mm). Inoltre, le informazioni obbligatorie non devono essere apposte con altre indicazioni o immagini che possano interferire.
- L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili è diventata obbligatoria (a partire da Aprile 2015)
- Viene individuato il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè
- Vengono introdotte le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare lungo la catena di approvvigionamento. Il soggetto responsabile viene individuato nell’operatore con il cui nome o ragione sociale se il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
- Nel caso di vendita online o a distanza del prodotto alimentare, l’operatore è obbligato a fornire la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta con altri mezzi appropriati. Tutte le informazioni obbligatorie devono poi essere presenti in fase di consegna.
- Ulteriori prescrizioni riguardano prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi
Ulteriori informazioni possono essere trovate consultando l’opuscolo messo a disposizione dal Ministero della Salute.