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Normative alimenti

Le normative per l’etichettatura alimentare seguono il regolamento europeo 1169/2011, entrato in vigore nel 2011. Fra i motivi per cui è entrata in vigore questa nuova legislazione vi è la necessità di realizzare una normativa comune a livello europeo, applicata in tutti gli Stati Membri. Le norme sull’etichettatura diventando quindi identiche in tutti i Paesi dell’Unione Europea, con un testo unico che raccoglie ed armonizza le norme relative all’etichettatura.

Informazioni obbligatorie

In un’etichetta alimentare devono essere presenti alcune informazioni obbligatorie:

Informazioni non obbligatorie

Possono essere inserite in etichetta anche informazioni facoltative, che devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Non indurre in errore il consumatore
  • Essere scritte in modo chiaro, non ambiguo nè confuso
  • Basarsi, se del caso, su dati scientifici pertinenti
  • Non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie

Ulteriori obblighi

Il regolamento ha inoltre introdotto alcune novità:

  • Allo scopo di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, vengono riconsiderate le dimensioni del carattere, lo spessore, il colore, il contrasto tra scritta e sfondo ed il colore. L’altezza minima dei caratteri per le indicazioni obbligatorie, è di 1,2 mm (per le confezioni < 80 cm2 –minimo 0,9 mm). Inoltre, le informazioni obbligatorie non devono essere apposte con altre indicazioni o immagini che possano interferire.
  • L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili è diventata obbligatoria (a partire da Aprile 2015)
  • Viene individuato il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè
  • Vengono introdotte le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare lungo la catena di approvvigionamento. Il soggetto responsabile viene individuato nell’operatore con il cui nome o ragione sociale se il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
  • Nel caso di vendita online o a distanza del prodotto alimentare, l’operatore è obbligato a fornire la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta con altri mezzi appropriati. Tutte le informazioni obbligatorie devono poi essere presenti in fase di consegna.
  • Ulteriori prescrizioni riguardano prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi

Ulteriori informazioni possono essere trovate consultando l’opuscolo messo a disposizione dal Ministero della Salute.